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Ordinanza — n. 2375/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to procedural inadmissibility under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant sought a sentencing agreement in the appellate court after the relevant law had come into force. The lower court had already partially reformulated the sentence based on a prior agreement, and the appellant's request violated specific procedural requirements introduced by Law 103/2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal requesting the application of a sentencing agreement in the appellate court is inadmissible if requested after the entry into force of Law 103/2017, as it violates the statutory prohibition on such requests in that context.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal procedural inadmissibility Law 103/2017 appellate court request procedural violation modifica della sentenza sanzione sostitutiva guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n.
Law n. 103/2017
art. 599- bis cod.proc.pen
Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIANO GIANNI nato a GENOVA il 17/01/1967 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAderto—dv~e-part4; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gianni Priano ricorre avverso la sentenza con la quale in data 10 febbraio 2021 la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale genovese il 20 febbraio 2020 in relazione a delitti p. e p. dagli articoli 186 e 187 c.d.strada. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena e al calcolo a titolo di aumento per la continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021 Il Consiglier -ste nsore Il Pre ente ^- —72-1 (Frances . Ciampi) Li k s IN (GiuseP 1 P:vich) 2