Italian Court dismisses appeal claiming lack of criminal continuation due to geographic distance between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the geographic distance between crimes was a decisive factor in rejecting the claim of criminal continuation. The appellant argued for a new sentencing evaluation based on unconnected crimes, but the court affirmed the lower court's discretion in applying Article 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that geographic distance between crimes is a valid ground for excluding criminal continuation when it indicates a lack of a unified criminal design, and cassation review cannot substitute the trial court's discretion in sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DETTO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 17/10/1987 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Detto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, il 26 febbraio 2021, ha riformato nel trattamento sanzionatorio la pronunzia di condanna, nel resto confermata, emessa a suo carico in data 7 ottobre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per concorso in tentativo di furto pluriaggravato di un'autovettura, commesso in Margherita di Savoia il 30 giugno 2015. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto a reati oggetto di altra pronunzia del Tribunale di Bologna (delitti contro il patrimonio commessi a partire dal 9 luglio 2014).
2. Il ricorso è inammissibile manifesta infondatezza, atteso che la distanza geografica dei reati oggetto della pronunzia del Tribunale bolognese è stata correttamente decisiva in quanto si trattava di un delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio in alcune regioni del centro - nord, oltrechè dei connessi reati - scopo. E' stato poi chiarito che nulla consente di ravvisare una medesimezza del disegno criminoso fra i reati oggetto della sentenza bolognese e il reato oggetto della sentenza impugnata.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che ha escluso la continuazione tra il delitto oggetto del presente giudizio e quelli giudicati a Bologna sulla base della distanza geografica: la quale, sebbene non sia in sé necessariamente ostativa al riconoscimento della continuazione, è stata qui ampiamente valorizzata in relazione alla mancanza di elementi deponenti per la configurabilità del medesimo disegno criminoso, in termini argomentativi non sindacabili in questa sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigli