Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating factual evidence on gas meter tampering.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of his responsibility regarding gas meter tampering and his subjective awareness of the act. The court rejected this because re-evaluating factual evidence and the subjective attribution of conduct belongs exclusively to the trial judge, not the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own reconstruction of facts for that of the court of first instance, as such matters are reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO CARMELINO nato a ASTI il 28/06/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Carmelino De Martino ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 14 maggio 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Asti il 10 settembre 2019 in relazione a delitto di furto aggravato di gas (capo F della rubrica), contestato come commesso fino al 4 giugno 2014, con la recidiva qualificata. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del De Martino con riguardo alla manomissione del contatore del gas e alla consapevolezza dello stesso De Martino di tale circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al De Martino, soggetto che fruiva della fornitura di gas (a lui intestata) ed unico ad avere interesse all'erogazione della stessa, pur a fronte del distacco per morosità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. C24 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. e sore Il Pre ente ch ) (FranceoAM. Ciannpi) DEPOSI -i".." -