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Ordinanza — n. 2371/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2371/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Patikiri Arachchige Sanjaya Srinath ricorre avverso la sentenza con la quale in data 18 maggio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di furto pluriaggravato.

Parole chiave

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sentenza penale commisurazione della pena per rapina reati penali gravi ritiro della querela penale controllo della commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Patikiri Arachchige Sanjaya Srinath ricorre avverso la sentenza con la quale in data 18 maggio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta violazione di legge in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATIKIRI ARACHCHIGE SANJAYA SRINATH nato il 12/06/1981 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdat-&-erectiserer4e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Patikiri Arachchige Sanjaya Srinath ricorre avverso la sentenza con la quale in data 18 maggio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di furto pluriaggravato.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta violazione di legge in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere est sore ts. 0- s i Il Pr sidente (Giuseppe • í' 4:1 ich) IN C cELLER(A (g,rance lamp