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Ordinanza — n. 2370/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal against lower court awarding unjust detention compensation due to procedural timeliness violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Ministry of Economy and Finance inadmissible because it was filed late. The Ministry argued that the lower court erred in evaluating the defendant's alibi, but the court noted the appeal was signed in October 2020, well after the fifteen-day deadline for challenging chamber decisions expired in December 2019. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the Ministry to pay procedural costs and a fine to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible as time-barred, regardless of the merits of the alleged procedural error.

Parole chiave

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procedural timeliness statutory deadline inadmissible appeal time bar procedural costs fine fund unjust detention compensation indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Va premesso che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod.proc.pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 314 cod. proc. pen.
Il ricorso é articolato in un unico motivo nel quale si lamenta la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
Il ricorso é articolato in un unico motivo nel quale si lamenta la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C' ONORATO VINCENZO nato a NAPOLI il 27/11/1977 avverso l'ordinanza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMA-Glate-auvisci-a14~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 17 dicembre 2019, a seguito di annullamento di altro precedente provvedimento da parte della Corte di Cassazione, ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Vincenzo Onorato, condannando, per l'effetto, il Ministero resistente a corrispondere all'Onorato la somma di euro 146.750,00 a titolo di riparazione.

2. Il ricorso é articolato in un unico motivo nel quale si lamenta la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. nella valutazione dell'alibi dell'Onorato.

3. Il ricorso é tardivo e, perciò, inammissibile. Va premesso che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod.proc.pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato. Quest'ultimo è stato notificato alla parte il 27 dicembre 2019, mentre il ricorso è stato sottoscritto il 29 ottobre 2020, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. Il ricorso é perciò affetto da tardività, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod.proc.pen..

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Ministero ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e nsore Il Pre dente (Giuseppe vi