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Ordinanza — n. 2367/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued a lack of motivation regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds such as the defendant's will or legal qualification errors. Since the appellant's complaint did not fall within these exclusive categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 50, della legge 103/2017; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The appeal against a plea bargain sentence is admissible only for specific statutory grounds, excluding general complaints about the lack of motivation for sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds Cassation procedure sentencing motivation procedural defect furto aggravato motivi di cassazione assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
art. 444 cod.proc.pen
Michele Rossi ricorre avverso la sentenza con la quale in data 4 maggio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MICHELE nato a ALZANO LOMBARDO il 26/04/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOelerte-av.viscLallii-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Rossi ricorre avverso la sentenza con la quale in data 4 maggio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti di furto pluriaggravato e di possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere tensore Il Pr idente (Gius