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Ordinanza — n. 2365/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2365/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mhedby Rami ricorre avverso la sentenza con la quale in data 25 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 493-ter cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 493-ter cod.pen..

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale abuso di carte-chèques risarcimento per atto illecito truffa aggravata rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Mhedby Rami ricorre avverso la sentenza con la quale in data 25 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHEDBY RAMI nato il 08/02/1990 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,dat-e-awise-a+Itirerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mhedby Rami ricorre avverso la sentenza con la quale in data 25 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 2 e 493-ter cod.pen..

2. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che sarebbe stato più corretto che l'aggravante del nesso teleologico fosse contestata in relazione al delitto di furto anziché a quello di indebito utilizzo di carte.

3. Il ricorso é inammissibiN per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la lagnanza del ricorrente rivolta essenzialmente alla mancata rivalutazione, in sede di patteggìamento, della corretta qualificazione giuridica del reato in relazione a un'aggravante comunque contestata: è noto infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza jt5 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consiglier