Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated theft of electricity due to established violence on property aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Antonino Cuppari inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued that the aggravated circumstance of violence on property did not apply because the theft involved simple cable disconnection and reconnection. The court ruled that such actions inherently cause damage or transformation of the utility's property, satisfying the legal definition of violence on things required for the aggravated charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; The aggravated circumstance of violence on property applies to electricity theft via direct network connection as it necessarily entails damage or transformation of the utility's assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI FRANCESCO ANTONINO nato a ANOIA( BENIN) il 06/03/1957 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Antonino Cuppari ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 9 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palmi il 10 luglio 2014 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7, cod.pen.), contestato come commesso il 28 aprile 2014 con la recidiva reiterata. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata commessa mediante semplice distacco dei cavi e collegamento di un filo alla rete principale.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'aggravante de qua sussiste allorquando l'energia fisica viene posta in essere provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o anche semplicemente determinandone il mutamento di destinazione (giurisprudenza pacifica: per tutte yds. Sez. 5, Sentenza n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949). In tema di furto di energia elettrica, poi, è notoriamente configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190) 3.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere 4.tensore Il Presidente (Giusep