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Ordinanza — n. 2361/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of new grounds regarding theft aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft by arguing that the 'dexterity' aggravating circumstance was not proven, citing recent Supreme Court rulings. The Court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already exhaustively addressed by the appellate court without presenting new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultimo parte, c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it merely re-proposes issues already fully resolved by the appellate court without new legal grounds or errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of appellate arguments aggravating circumstance dexterity theft aggravated procedural economy principle furto aggravato aggravamento della pena tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, ultimo parte, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018
Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri
il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN DANUT ALIN nato il 24/02/1987 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Constantin Danut Alin propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 5 ottobre 2020 dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato dall'aver agito con destrezza, contestato come commesso il 3 ottobre 2020. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a un unico motivo di lagnanza, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge in riferimento all'aggravante della destrezza, di cui contesta la sussistenza alla luce di recenti arresti giurisprudenziali.

2. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo perché manifestamente infondato alla luce delle pertinenti, seppur sintetiche, argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: è noto che, pur dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2017 richiamato dal ricorrente, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (per un esempio, riferito all'azione di borseggio commessa in termini similari a quelli oggetto del presente giudizio, si veda Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018).

3. Inoltre il ricorso si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti alla Corte di merito con l'atto d'appello e sui quali la stessa Corte territoriale ha fornito puntuale risposta: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e tens