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Ordinanza — n. 2360/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating facts already exhaustively reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing the lower courts failed to address contradictory evidence and improperly evaluated the vehicle's possession. The court rejected these claims, ruling that re-litigating factual issues already exhaustively examined by the appellate court violates procedural rules and falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, third paragraph, last part of the Code of Criminal Procedure; Art. 606, third paragraph, last part of the Code of Criminal Procedure: A cassation appeal is inadmissible if it re-proposes a question already exhaustively addressed in a ground of appeal without logical or legal errors, as factual re-evaluation belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-litigation of facts exhaustive review of grounds factual evaluation exclusive procedural violation contravvenzione alla circolazione confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, third paragraph, last part of the Code of Criminal Procedure

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361
il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA MICHELE FRANCESCO nato a COSENZA il 26/08/1990 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Francesco Branca propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, il 15 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Cosenza, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di un'autovettura, contestato come commesso il 1 luglio 2014. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla prova della penale responsabilità del Branca, dolendosi della mancata risposta della Corte di merito alle sue doglianze in punto di valutazione delle prove raccolte in dibattimento, che il deducente ritiene contraddittorie e inidonee a comprovare che l'imputato fosse autore del furto. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova dell'impossessamento del veicolo da parte del Branca.

2. Il ricorso è inammissibile in ambo i motivi, in quanto manifestamente infondato alla luce delle pertinenti, seppur sintetiche, argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).

In generale, comunque, il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questioni di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Contrariamente all'assunto del ricorrente, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando sinteticamente gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, di segno affatto diverso rispetto alla prospettazione del ricorrente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. i, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e ensore Il Preif. ente (Giuseppe vic