Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenges to fact-finding and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that such factual evaluations and discretionary sentencing decisions fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are not subject to review at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on facts or discretionary sentencing are inadmissible as they pertain to matters of fact and require the exclusive evaluation of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METI GEZIM nato il 10/09/1992 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Meti Gezim ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 23 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Castrovillari il 28 febbraio 2019 in relazione a delitto di concorso nel tentativo di furto in abitazione pluriaggravato, contestato come commesso il 3 aprile 2016. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Meti nel tentativo di furto, contestando la valutazione della Corte di merito al riguardo; il secondo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato, nonchè propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente nel primo motivo si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Meti, basata su specifiche, univoche e convergenti risultanze probatorie deponenti per la comune volontà e coscienza di accedere all'abitazione del La Greca per commettervi un furto. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento i 4 illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consiglier estensore Il Pr sidente (Giusep P