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Ordinanza — n. 2358/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for inadmissible grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible because the grounds raised were not permitted by law. The appellant argued for a review of the sentencing balance and motivation, but the court noted that only specific statutory grounds allow appeals against plea bargains. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints regarding motivation or sentencing balance.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds statutory limitations court costs sentencing balance lesione al piede inesigibile malgrado lesioni salute motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
Fortunato Scardamaglia ricorre avverso la sentenza con la quale in data 5 febbraio 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 590 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDAMAGLIA FORTUNATO nato a DINAMI il 08/02/1964 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE.-datcrerrvise-a14e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fortunato Scardamaglia ricorre avverso la sentenza con la quale in data 5 febbraio 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto p. e p. dall'art. 590 cod.pen.. Il ricorso consta di due motivi, con i quali il ricorrente denuncia rispettivamente vizio di motivazione della sentenza impugnata, e violazione di legge in riferimento al mancato giudizio dì comparazione tra circostanze.

2. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientrano tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la presunta carenza di motivazione circa la responsabilità del prevenuto, né la lagnanza riferita al bilanciamento tra circostanze (oltretutto basata sul richiamo a una disposizione riferita al giudizio d'appello). Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere ensore Il Presidente (Giuseppe avich) (Francesc M. Ci