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Ordinanza — n. 2357/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft and violation of preventive measures as inadmissible due to lack of specificity and manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Miccoli and Antonio D'Amuri inadmissible. The court found Miccoli's appeal generic and lacking correlation with the lower court's reasoning, while D'Amuri's appeal was rejected as manifestly unfounded regarding the completed nature of the theft and the appropriateness of the sentence. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; general complaints or challenges to sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifest unfoundedness theft consummated sentencing discretion preventive measures procedural costs imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L
259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni
Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni, Rv.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro
276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICCOLI SALVATORE nato a TARANTO il 29/12/1968 D'AMURI ANTONIO nato a MESAGNE il 17/04/1996 LECCE avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLOn/ ". SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Miccoli e Antonio D'Amuri ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 1 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Taranto il 1 luglio 2020 in relazione a delitti di furto pluriaggravato in concorso e, quanto al D'Amuri, a delitto di violazione di misura di prevenzione. Il ricorso del Miccoli consta di un motivo, in cui l'esponente denuncia rispettivamente vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto affatto generico: la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473). Il ricorso del D'Amuri consta di un unico motivo, nel quale contesta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla ricostruzione della condotta furtiva di cui al capo A, che il ricorrente contesta nella qualificazione come furto consumato anziché tentato, e di quella di cui al capo B, in relazione alla quale il ricorrente lamenta di non essere stato assolto. Si censura infine l'eccessività della pena. Il ricorso de quo è a sua volta inammissibile, per manifesta infondatezza: il camper di cui al capo A era stato sottratto dai due imputati, che se n'erano impossessati tanto da costringere il proprietario, Francesco Amati, a lanciarsi al loro inseguimento; ed è noto che sussiste il reato di furto consumato e non tentato nel caso in cui l'agente si impossessi della refurtiva sottraendola sia pure per un breve lasso di tempo al controllo del proprietario (cfr.

Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni, Rv. 229167); quanto al reato di cui al capo B, la Corte di merito (pp. 8-9 sentenza) ben chiarisce le ragioni dell'inaffidabilità della tesi difensiva, essendo stati i due imputati sorpresi a bordo dell'auto rubata, a fronte peraltro del fatto che il D'Amuri era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Oria ed avrebbe perciò dovuto chiarire per quale ragione si trovasse con il Miccoli a Taranto: ciò che però non faceva. Quanto infine al trattamento sanzionatorio, esso risulta ampiamente argomentato dalla Corte tarantina: con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va t ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

2. Alla declaratoria di inamnnissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere ensore I