Italian Court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing discretion and responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Laura Passalacqua inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the conviction for aggravated theft of electricity, arguing flaws in the finding of responsibility and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that sentencing falls within the trial judge's discretion and that factual assessments of responsibility are unchallengeable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding sentencing discretion or unchallenged factual findings of responsibility are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LAURA nato a LAMEZIA TERME il 31/03/1988 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;RITENUTO IN FATTO 1. Laura Passalacqua ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 23 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Catanzaro il 10 agosto 2018 in relazione a delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica, contestato come commesso il 30 novembre 2015. Il ricorso consta di due motivi, nei quali l'esponente denuncia rispettivamente vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità della Passalacqua, e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto affatto generico e manifestamente infondato. Si evidenzia in particolare, quanto al primo motivo, che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473). Quanto al secondo motivo, afferente il trattamento sanzionatorio, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez.
III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui I motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che sì stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consig