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Ordinanza — n. 2355/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible because it was signed by the client rather than their lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Sabbatino's appeal inadmissible because it was personally signed by him instead of his defense attorney. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing, but the court found the procedural defect fatal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103: An appeal in criminal proceedings must be personally signed by the defense counsel, not the client, to be admissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility defense counsel signature client personal signature procedural defect court costs award motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen.
Art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103
così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINO LUIGI nato a NAPOLI il 22/07/1963 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIelert~se al le-paFt-ii- udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Sabbatino ricorre avverso la sentenza con la quale in data 15 ottobre 2020 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Nola il 21 aprile 2015 in relazione a delitto di furto pluriaggravato in concorso. Il ricorso consta di un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere rtensore Il Presi