Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to absolute lack of specificity in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Marnikolla Kastriot inadmissible for absolute lack of specificity. The appellant challenged a conviction for burglary but failed to articulate specific legal arguments or connect them to the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on merits and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically address the grounds and arguments of the contested decision, as a generic or disconnected challenge renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARNIKOLLA3 KASTRIOT nato il 18/09/1989 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marnikollaj Kastriot ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 gennaio 2021, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Verona il 1 aprile 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen. (furto in abitazione), così diversamente qualificata in primo grado l'originaria imputazione per ricettazione. L'esponente, con motivi promiscui, lamenta violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena e carenza di motivazione al riguardo, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto .
2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta aspecificità, non confrontandosi con alcuna delle ragioni e con alcuno degli argomenti posti a base della sentenza impugnata. E' noto che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere est sore Il Presidente (Giuseppe Pa h) (Fra