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Ordinanza — n. 2351/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain verdict inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued for a different legal qualification of the crime based on facts emerging during investigations, but the court found this outside the narrow exceptions for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds, excluding mere disagreements on factual evaluation or non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds legal qualification error Cassation procedure court costs award risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARZAGA MICHELE nato a TARANTO il 08/08/1970 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdet-e-ervvi-sti-al-ka-padi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Zarzaga ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.peri. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 81, 624-bis e 493-ter cod.pen..

2. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che il Tribunale non ha adeguatamente argomentato in ordine alle ritenute fattispecie criminose, a fronte del fatto che il Zarzaga aveva sottratto le somme del Lomartíre per ottenere il suo compenso per i lavori eseguiti a casa della persona offesa.

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la lagnanza del ricorrente rivolta essenzialmente alla mancata rivalutazione, in sede di patteggiamento, di quanto emerso in sede di indagini ai fini di una diversa ed opinabile qualificazione giuridica del reato per il quale è stata pattuita la pena: è noto infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consiglie