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Ordinanza — n. 2350/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal sentencing, upholding general mitigation denial and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Braidic and Gabrieli inadmissible as manifestly unfounded. The appellants challenged the denial of general mitigation and the exclusion of recidivism, arguing for a new evaluation of the sentence. The court ruled that sentencing discretion is exclusive to the trial judge and that the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal history was sufficient and non-contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133, 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence or the denial of general mitigation, as these fall within the exclusive discretion of the trial judge, provided the reasoning is logical and based on the elements considered.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion general mitigation denial recidivism exclusion Cassation inadmissibility penal proportionality recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
62-bis, cod.pen., basterà osservare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
62-bis, cod.pen., basterà osservare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC MARCO nato a UDINE il 06/07/1978 GABRIELI GIAGOR nato a TRENTO il 01/09/1978 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marco Braidic e Giagor Gabrieli ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, in data 5 marzo 2021, ha parzialmente riformato la pena applicata nei loro confronti e, per il resto, ha confermato la sentenza emessa a loro carico dal Tribunale di Trento il 15 maggio 2019 in relazione a reato p. e p. dagli articoli 110, 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7 e comma 2 cod.pen., con recidiva qualificata per entrambi. 1.1. I ricorsi, con unico atto, constano di due motivi. Nel primo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Nel secondo motivo il ricorrente si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. 1.2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Ed invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata, articolata e logica sia in relazione alla conferma della recidiva (basata sulla valutazione della personalità del reo, gravato da numerosissimi precedenti anche specifici e sul fatto che egli, all'epoca dei fatti, beneficiava di una misura alternativa alla detenzione), sia in relazione al fatto che la pena risulta irrogata in misura non di molto superiore al minimo edittale, pur a fronte del riferimento ai precedenti penali dell'imputato, laddove è noto che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

Quanto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod.pen., basterà osservare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, riferita a un caso in cui, come nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini i, dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 1.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe avich) (Francese M Ciamp