Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenge to factual findings on theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it generic and an improper attempt to re-evaluate facts. The appellant challenged the conviction for theft based on alleged insufficient evidence, specifically questioning the police identification and lack of formal recognition. The court rejected this, citing established jurisprudence that factual assessments and evidentiary evaluations remain the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence; appeals must be specific and not generic challenges to the trial judge's evaluation of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISIO SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/09/1978 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Sebastiano Aloisio ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 14 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Catania il 12 maggio 2015 in relazione a delitto di furto con destrezza, contestato come commesso il 23 gennaio 2013, con recidiva qualificata. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dell'Aloisio, contestando la ricostruzione dei fatti, basata su elementi meramente indiziari (la corrispondenza di una parte soltanto della targa dello scooter, il mero riconoscimento informale da parte della polizia) e senza procedere a una formale ricognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato, nonchè propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562) ed in base al quale, inoltre, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta all'Aloisio, basata su specifiche, univoche e convergenti risultanze probatorie: da tali risultanze si ricava che il prevenuto veniva riconosciuto anche in base all'abbigliamento, nonché alle riprese della videocamera di sorveglianza, oltrechè in base al riconoscimento informale e all'individuazione di alcuni numeri della targa del suo ciclomotore.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere es ensore Il Presidente vich) (Frances M. Ciannpi) [ 19 E f---) C) .5 I Tfl."1" An. • (N r.7,:•^,.r.,!C