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Ordinanza — n. 2348/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenge to factual reconstruction of traffic accident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was a generic and unfounded attempt to re-evaluate evidence. The appellant argued the lower court's reconstruction of the traffic accident dynamics did not match the collected proof, specifically contesting the claim of a reverse maneuver. The court rejected this because factual re-evaluation is excluded from cassation review and reserved exclusively for the trial judge, who had a coherent and logical basis for their findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such evaluation to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation judicial review limits traffic accident liability reverse maneuver defense delitto di fuga pericolo di fuga omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 189, commi 6 e 7, cod.strada

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIZIA FRANCESCO nato a FIRENZE il 17/05/1954 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Gulizia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 16 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Firenze il 18 aprile 2018 in relazione a delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod.strada, contestati come commessi il 30 novembre 2015. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Gulizia, contestando la ricostruzione della dinamica dell'incidente, che non si confronterebbe con le prove raccolte e non sarebbe derivata da una manovra di retromarcia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato, nonchè propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto 'con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Gulizia, basata su specifiche, univoche e convergenti risultanze probatorie: da tali risultanze si ricava che il prevenuto investiva, procedendo a marcia indietro, la persona offesa Bianchin Stefania che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, e che nell'occorso riportava lesioni, senza però che l'investitore (identificato nel Gulizia) si trattenesse sul luogo per verificare l'accaduto e per prestare soccorso.

L'imputato si fermava qualche istante, parlando al telefono, ma dopo pochi istanti si allontanava con la sua autovettura; il riconoscimento 2. I fotografico e l'annotazione di alcuni numeri della targa consentivano successivamente di risalire in modo certo al Gulizia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consi