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Ordinanza — n. 2346/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Manolo Caponetto inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant challenged a partial acquittal on theft charges, arguing the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate court correctly exercised its discretion in sentencing and did not need to consider every favorable element to deny mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 133 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if manifestly unfounded, as the appellate court's sentencing discretion and evaluation of mitigating circumstances are not subject to re-evaluation by the supreme court.

Parole chiave

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manifest unfoundedness generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal appellate court review esame di cassazione abbandono del procedimento penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Sez. 3, n. 28535/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO MANOLO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manolo Caponetto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, il 21 gennaio 2021, ha parzialmente riformato assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi 3 e 4, e nel resto ha confermato, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 14 gennaio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di furto aggravato, evasione e violazione degli obblighi connessi a misura di prevenzione. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ordine ai residui reati.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte catanese, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea i precedenti penali dell'imputato ed enuncia le ragioni dell'inaffidabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del Caponetto, non riscontrate dagli esiti della perquisizione eseguita presso i soggetti indicati come suoi complici; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen. z, 3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consiglier