Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zallocco Umberto inadmissible, ruling that the arguments lacked critical analysis and were merely repetitive of the Court of Appeal's reasoning. The court found the lower court's findings on the theft's gravity and indicatory univocality logical, noting the defendant's unexplained absence and possession of cash matching the stolen amount. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when they are aspecific, lack critical analysis of the lower court's arguments, and are merely repetitive of already considered and dismissed censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLOCCO UMBERTO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 21/03/1953 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Zallocco Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancora che confermava la decisione del Tribunale di Macerata che lo aveva riconosciuto colpevole dei reato di furto, avvenuto in tempo di notte, di una somma di denaro custodita presso l'Associazione Nazionale del Lavoro e, con il riconoscimento del- le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravan- te della violenza sulle cose, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclu- sione ed euro 160 di multa. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in punto di gravità ed univocità in- diziaria.
3. Il motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato in quanto aspecifiCo, privo di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e me- ramente ripropositivo di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della re- sponsabilità del prevenuto appaiono logici, coerenti con le risultanze processuali e gli indizi utilizzati risultano dotati dei necessari requisiti di gravità, pluralità ed univocità, atteso che il ricorrente non solo si era assentato nottetempo dal suo domicilio dove aveva fatto rientro in piena notte, di corsa e sudato, e in violazio- ne della disciplina sulla sorveglianza speciale, ma aveva con sé una somma di denaro che, per quantità e taglio delle banconote e delle monete detenute, corri- spondeva esattamente all'importo sottratto presso la suddetta sede di associa- zione del lavoro, e come elemento di riscontro veniva altresì indicato il possesso di alcune caramelle che erano poste in esposizione nella sede della suddetto en- te.
D'altro canto il ricorrente non ha fornito una giustificazione plausibile della sua assenza e del possesso della somma di denaro.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente .,‘) t,\(. ` • Ugo Be