Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2344/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific analysis against the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bocz Maria Monica inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the recognition of an aggravating circumstance and the exclusion of recidivism, arguing a lack of proof for her quick actions and an error in the first instance regarding recidivism. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and lacking a specific critical analysis of the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critical analysis of the contested decision, as the appellant must demonstrate a clear error in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis criminal procedure procedural costs recidiva nell'infrazione furto aggravato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCZ MARIA MONICA nato il 15/02/1988 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BOCZ Maria Monica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Anco- na che, previo riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti di cui agli art.62 n.4 e n.6 cod.pen., dichiarate prevalenti sulla circostanza aggravante co- me riqualificata nell'avere agito con destrezza, rideterminava la pena nei con- fronti della prevenuta in mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa.

2. Lamenta la ricorrente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.4 cod.pen. non essendovi prova dell'azione rapida e callida della ri- corrente e assume che doveva essere escluso il riferimento alla recidiva, inesi- stente o comunque non contestata, anche sotto il profilo quantitativo atteso che il giudice di primo grado l'aveva considerata anche in motivazione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e non scanditi da adeguato confronto. Quanto alla circostanza aggravante il giudice di appello ha evidenziato, in termi- ni assolutamente coerenti con le emergenze processuali e senza evidenti vizi o contraddizioni, che il portafoglio era stato sfilato dalla giacca del prevenuto men- tre con fatica era uscito dall'autoveicolo. Quanto alla recidiva, eliminato il refuso in dispositivo, il giudice di appello ha altresì motivato nella sentenza il nuovo calcolo della pena, escludendo qualsiasi rilievo, qualitativo o quantitativo alla re- cidiva ma, al contrario valutando le circostanze attenuanti generiche, riconosciu- te dal giudice di appello con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante e pertanto escludendo qualsiasi possibile riferimento alla recidiva che, come indi- cato, non era stata contestata. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere