Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and new legal qualification not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and lacked specific critical analysis. The appellant argued for attempted crime status and conditional sentence suspension, but the court noted the attempt claim was new and the suspension was precluded by prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 164 n.1 cod. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are generic and lack specific criticism, or if a new legal qualification was not raised in the second instance, while prior convictions may preclude conditional sentence suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELITO ALEX nato a CODOGNO il 21/06/1993 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.MELITO Alex ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha previo riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ha ri- determinato nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di furto di un televisore e di una bicicletta all'interno di pertinenza di luogo di privata dimora.
2. Lamenta il ricorrente la qualificazione giuridica del reato dovendo la condotta essere assunta in ipotesi di tentativo e vizio motivazionale in relazione al manca- to riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato; a prescindere che il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto quale tentativo è nuovo in quanto non dedotto nei motivi di appello, risulta comunque evidente il fatto che il ricorrente, prima di essere inseguito dalla per- sona offesa, aveva acquisito un possesso autonomo della refurtiva. Quanto alla sospensione condizionale della pena il giudice di appello, ancor prima di valutare in termini prognostici il pericolo di recidivanza criminosa, ha escluso il beneficio in quanto risultavano essere state pronunciate nei confronti del preve- nuto due sentenze definitive per delitti dolosi, ipotesi preclusiva al riconoscimen- to ai sensi dell'art.164 n.1 cod.pen. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente