Criminal appeal dismissed as late under Art. 591 and 610 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Svetlana Jankovic's appeal against her conviction for theft inadmissible due to procedural delay. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal filed two days past the forty-five-day deadline required by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) e 610 comma V bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible without the possibility of extension, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC SVETLANA nato a CITTADELLA il 16/01/1976 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA.<51-ate-a-wir3e-aUe_pacti,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; I.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.JANCOVIC Svetlana ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo che la aveva giudicata colpevole del reato di furto con destrezza di monili e l'aveva condannata alla pena di un anno di reclu- sione ed euro 500 di multa.
2. La ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di qua- rantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett.
c) cod.proc.pen. intervenuta in data 4 Marzo 2021, men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 20 Maggio 2021 e quindi tardiva- mente (per due giorni), di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza forma- lità di rito.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- ewker; gamento delle spese processuali e della somma di euro trAwn4a-in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigl