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Ordinanza — n. 2339/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate issues and lack of positive elements for generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding evidentiary flaws and the denial of generic mitigation. The appellant argued that the conviction relied solely on circumstantial evidence from mere presence and that positive factors for leniency were absent. The court ruled that these arguments were already exhaustively addressed by the appellate court and constituted inadmissible requests for factual re-evaluation or new positive circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultimo parte, c.p.p.; Art. 62-bis, d.l. 92/2008: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it repeats an issue already exhaustively decided by the appellate court without logical-legal errors, and generic mitigation cannot be granted without positive elements beyond mere lack of criminal record.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition appellate issues generic mitigation denial factual re-evaluation circumstantial evidence furto di lieve entità partecipazione al reato imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultimo parte, c.p.p.
Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce delle puntuali e pertinenti argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod.
Art. 62-bis, d.l. 92/2008
E' noto infatti che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo i la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri
il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHROUNI SAMIR CHOCHI nato il 12/11/1975 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; -t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zahrouni Sannir Chochi propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, il 12 febbraio 2021, ha confermato - per quanto qui d'interesse - la sentenza emessa in data 9 febbraio 2017 dal Tribunale di Lucca che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto in concorso con destrezza e nei locali del bar della stazione di Viareggio, commesso il 4 dicembre 2013. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla prova della penale responsabilità del Zahrouni, che il deducente ritiene caratterizzata al più da elementi indiziari o di sospetto, ricavati dalla mera presenza dell'imputato sul luogo del delitto.

Con il secondo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce delle puntuali e pertinenti argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).

Inoltre il motivo in esame propone una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Contrariamente all'assunto del ricorrente, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio in base al quale - si legge nella motivazione della sentenza - i movimenti del Zahrouni, osservati dagli operanti, vengono descritti puntualmente e depongono per il sicuro contributo del ricorrente all'azione furtiva.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. E' noto infatti che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo i la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); del resto, la Corte di merito evidenzia che il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato è stato adeguatamente benevolo nel non tenere conto della recidiva a lui contestata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere tensore Il Presidente (Giuseppe avich) (France o M. Ciam