Italian court dismisses appeal regarding theft aggravating circumstance of public exposure in self-service stores.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments were unfounded and failed to address the lower court's reasoning. The appellant claimed continuous surveillance was present due to staff and cameras, but the court found the security was discontinuous and occasional. Consequently, the aggravating circumstance of public exposure was correctly applied, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The aggravating circumstance of public exposure applies in self-service stores where surveillance is discontinuous, as continuous custody is not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASSAGORA MARIA nato a POGGIBONSI il 22/05/1990 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ANASSAGORA Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Crotone che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di utensili da cucina all'interno di esercizio commerciale con prelievo self service, con la circostanza aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede.
2. La ricorrente deduce violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede laddove, in considerazione delle concrete modalità del fatto, doveva ritenersi che sulla merce in esposizione ricorreva una vigilanza continua attraverso l'impiego di addetti alla vigilanza e a sistemi di videoripresa a distanza.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati e perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere di- scontinuo e che il sistema di videoripresa era stato utilizzato soltanto allorquan- do un addetto del negozio aveva constatato, di persona, che uno specifico arti- colo in vendita sugli scaffali non si trovava più nel luogo di esposizione.
Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermerca- ti - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigi- lanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione ri- chiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, Esposito Raffaele, Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, Saja Anna, Rv.280157).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere es