Italian court dismisses appeal claiming public exposure aggravating circumstance inapplicable to fenced orchard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Roberto Barbieri's appeal inadmissible regarding a conviction for theft from a partially fenced orchard. Barbieri argued that fruits within a delimited and fenced area were not exposed to public faith, citing recent precedent, but the court found this argument repetitive and contrary to established case law. The court ruled that discontinuous surveillance and easily bypassable fences do not negate the aggravating circumstance, leading to the dismissal of the appeal and an order for Barbieri to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 260 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The aggravating circumstance of exposure to public faith applies to fruits in delimited areas even with fences if surveillance is discontinuous and boundaries are easily bypassed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ROBERTO nato a ROSSANO il 22/10/1975 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BARBIERI Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari che lo aveva ritenuto responsabile del fur- to di un rilevante quantitativo di ciliegie pendenti da alberi posti in un terreno parzialmente delimitato, con la circostanza aggravante dei beni esposti a pubbli- ca fede, e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 120 di multa.
2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e difetto motivazionale in punto di ri- conoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede evi- denziando da un lato che si verteva in ipotesi di frutti posti all'interno di azienda delimitata e recintata e quindi privi di esposizione diretta e dall'altra che poteva ritenersi esposto alla pubblica fede solo il bene che sia destinato in tale guisa dall'azione dell'uomo e non quello destinato per natura.
3. Quanto alla seconda prospettazione il motivo si presenta ripropositivo di cen- sura scrutinata e disattesa con motivazione assolutamente lineare e pertinente richiamando la più recente, ma ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità (sez.4, n.11158 del 14 Febbraio 2019, Chiaravalotti Cludio, Rv.275276; sez.5, n.11000 del 13 Dicembre 2019, PMT/Trovato Agatino, Rv.278798; sez.4, n.25042 del 6 Aprile 2021, Lopreti Giovanni, Rv.281435). Quanto alla prima articolazione la stessa si appalesa parimenti inammissibile in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che afferma la piena compatibilità della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede con la presenza di limiti e recinzioni tutte le volte in cui, come nella specie, la sorveglianza sia discontinua e le delimitazioni facilmente superabili o eludibili (sez.5, n.51098 del 21.9.2017, Scaturro, Rv.271602; n.15009 del 22.2.2012, Maltese, Rv.252486). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il' Consigliere estens