Italian Court dismisses appeal against appellate court's photo ID and recidivism penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the evidentiary weight of a photo identification and the application of recidivism. The appellate court had correctly relied on the photo recognition, the victim's detailed description, and the consistency of evidence to establish guilt and enhanced culpability. Since the lower court's reasoning was logical and free from contradictions, the Supreme Court found the arguments generic and previously dismissed, resulting in the rejection of the appeal and an order for the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is logical and non-contradictory, as generic arguments lacking specific analysis of the contested decision are deemed unfounded and repetitive of previously rejected criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI COSIMO nato a COSENZA il 02/02/1982 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BERLINGIERI Cosimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha rideterminato nei suoi con- fronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa in relazione a ipo- tesi di tentativo di furto di autovettura, in concorso e pluriaggravato, previo rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispet- to alle circostanze aggravanti ed alla recidiva.
2. Lamenta il ricorrente il difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità penale, in quanto l'affermazione era basata esclusivamente sul ri- conoscimento fotografico del reo e in relazione al riconoscimento della recidiva.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese con adeguato costrutto motivazionale. Il giudice di appello ha ritenuto, con motiva- zione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al ricono- scimento fotografico operato con assoluta certezza, si aggiungono gli elementi costituiti dalla descrizione del ladro operata dalla persona offesa con caratteri sa- lienti del viso, avvenuta nel corso della stessa giornata del patito furto, dalla coe- renza del riconoscimento con le immagini allegate dalla difesa che ritraggono il ricorrente, dalla formazione di album fotografico composto da dodici fotografie, nonché dalle ulteriori informazioni rese dalla persona offesa sul fatto che avesse notato il ladro alla distanza di poche metri e che il riconoscimento fosse avvenuto in caserma a breve distanza (due giorni) dal fatto. 3.1 A tale proposito il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al riconosci- mento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle inda- gini preliminari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, El Sirri Sergio, Rv.275585; sez.2, 27.4.2017 n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base di una elaborazione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e per- tanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazio- ne, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata, a certe condi- zioni, nella dialettica dibattimentale.
4. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla recidiva avendo il giudice distrettuale rappresentato, con motivazione logica e non contraddittoria come il prevenuto, già sottoposto a sorveglianza speciale, presentasse i prece- denti penali di cui al certificato e, in presenza delle condizioni di applicabilità del- la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, aveva posto in essere una condotta che, per modalità esecutive, costituiva espressione di accresciuta e non sopita capacità criminale (furto pluriaggravato in concorso).
A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpe- volezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolez- za, al -di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di prece- denti penali (sez.
U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco JtvlaAa Ci