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Ordinanza — n. 2326/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of reasoning for aggravated theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the excessive sentence and lack of reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to distinguish its specific grounds from the first instance judgment and that the increased penalty was unjustified. The court ruled that the first instance judge had already adequately weighed the aggravating circumstances and recidivism, rendering the appellant's arguments irrelevant and the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett.c) e 591 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the first instance judgment has already provided a logically and legally sound reasoning demonstrating the adequacy of the increased penalty based on the gravity of the facts and the presence of recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentence claim lack of reasoning defense aggravated theft conviction recidivism sentencing aggravamento della pena recidiva nell'infrazione maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett.c) cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BACIRI ALAL nato il 23/01/1981 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La difesa di EL BACIRI 3alal ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha di- chiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 lett.c) e 591 cod.proc.pen. dell'atto di appello proposto dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribu- nale di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di un computer portatile all'interno di un albergo e, riconosciuta la recidiva reite- rata, specifica infraquinquennale e ritenuti i fatti da giudicare in continuazione con fatti in precedenza giudicati con sentenza applicativa della pena, apportava per tale titolo di reato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 300 di mul- ta.

2. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata laddove era stata esclusa la specificità dei motivi di appello i quali al contrario aggredivano le argomentazioni della sentenza impugnata su un tema ben delimi- tato, mentre il provvedimento impugnato era privo di adeguato apparato argo- mentativo e la pena in aumento, a titolo di continuazione, risultava invero ecces- siva rispetto alla pena base.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili atteso che il giudice di appello, nel provvedimento adottato ha già evidenziato, con motivazione logico giuridica esente da contraddizioni, che la pena applicata in aumento in relazione al procedimento per cui si procede risulta essere stata adeguatamente ponderata dal giudice di primo grado attingendo alla gravità del fatto, alla capacità a delinquere del prevenuto, alla ipotesi aggravata e alla pre- senza di recidiva qualificata, di talchè l'aumento risultava corretto, anche in ter- mini percentuali, rispetto alla misura di pena apportata per il reato ritenuto più grave. A fronte di tali considerazioni il ricorrente omette totalmente di confron- tarsi, come non si era confrontato con gli argomenti del primo giudice in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco N'VarTh Ci U 2-Z-0-- D