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Ordinanza — n. 2324/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Barbara Halilovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of aggravating circumstances regarding theft at a train station and requested generic mitigating factors, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these grounds as generic, fact-based, and lacking a specific comparison with the appellate judgment's motivation, which had already adequately addressed and dismissed similar objections.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals based on generic grounds, factual arguments without specific comparison to the lower court's reasoning, or reiteration of objections already decided by the appellate judge are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific comparison reiteration of objections procedural costs and fine Corte di Cassazione art. 616 cod. proc. pen licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza n. 186 del 13.6.2000 della Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARBARA nato a TORINO il 30/05/1981 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.HALILOVIC Barbara ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto tentato pluri-aggravato di un portafoglio custodito all'interno di borsa detenuta dalla persona offesa presso la stazione ferroviaria di Milano.

2. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti, assumendo la mancanza della destrezza nella sottrazio- ne del portafoglio e l'assenza del collegamento tra l'impossessamento del bene e la stazione ferroviaria, non ricorrendo nella specie le condizioni per affermare che la condotta criminosa aveva avuto per oggetto il bagaglio di un viaggiatore, nonché vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostan- ze attenuanti generiche.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, argomentati in fatto, privi di confronto con la motivazione della sentenza impu- gnata e ripropositivi di analoghe censure sollevate dinanzi al giudice di appello e da questo adeguatamente considerate e respinte con corretta motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, e pertanto non suscettibili di sindacato ulteriore dinanzi al giudice di legittimità. Con motivazione prive di contraddizioni è stato poi escluso il beneficio delle cir- costanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di ragioni di rneritevolezza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente <