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Ordinanza — n. 2321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific critical analysis of lower court's balancing of mitigating and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Alexandru Minali Ilie inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the appellate court erred by not recognizing the general prevalence of mitigating circumstances over aggravating ones. The court rejected this claim because the appeal lacked a specific critical analysis of the lower court's reasoning regarding the defendant's evasive and violent conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and do not contain a specific critical analysis of the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds critical analysis mitigating circumstances procedural requirements tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINALI ILIE ALEXANDRU nato il 22/10/1993 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MIHALI Ilie Alexandru ha proposto ricorso per Cassazione avverso la senten- za in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di concorso in tentato furto di merce presso eser- cizio commerciale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, ritenute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate (merce esposta alla pubblica fede e violenza su protezione antitaccheggio), lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80 di multa.

2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale nel mancato ricono- scimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quan- to generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza im- pugnata e del tutto sprovvisto di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che argomentava logicamente sulle ragioni del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, evidenziando profili concernenti la condotta elusiva e violenta e i precedenti penali del reo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres