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Ordinanza — n. 2320/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for tampering with gas meter seals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Vincenzo Leonardo inadmissible, upholding his conviction for theft of natural gas via seal tampering. The appellant argued that the gas consumption was merely a temporary non-performance of the supply contract rather than criminal theft, noting that consumption was subsequently billed and paid. The court rejected these claims as groundless, citing established precedents that removing seals to force supply constitutes the typical elements of the crime regardless of subsequent payment.

Regesto Legislator

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Art. 626-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The removal of seals on a gas meter to compel supply, even if the consumption is later accounted for and paid, constitutes the crime of theft by tampering with seals, and appeals based on this reasoning are inadmissible if they lack critical analysis.

Parole chiave

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theft of natural gas tampering with seals inadmissible appeal criminal liability gas meter manipulation confisca dei proventi di reato licenziamento per furto falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 626-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 1353 del 23.3.1999, PG bel proc. contro Bonfim Soares, Rv. 213121
sez. 4, n. 35825 del 27 Giugno 2013, Napoli
sez. 5, n. 45325 del 17 Ottobre 2005, D'Agostino
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI VINCENZO LEONARDO nato a CUTRO il 04/11/1968 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MICELI Vincenzo Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole dei reato di furto di gas metano previa manomissione dei sigilli apposti al contatore, e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di re- clusione ed euro 350 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, assumendo l'assenza della prova della sottrazione del gas, risolvendosi semmai la condotta in un ina- dempimento temporaneo al rapporto di fornitura in relazione alla corrispettività della prestazione atteso che, a seguito della rimozione dei sigilli, il consumo era stato regolarmente contabilizzato e successivamente pagato secondo lo scaden- zario della contabilizzazione dell'ente erogatore.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e me- ramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della re- sponsabilità della prevenuta appaiono logici, fondati sulla rimozione dei sigilli e pertanto su di una condotta volta a conseguire la fornitura invito domino, a pre- scindere dall'eventuale sospensione del rapporto di somministrazione e dal fatto che l'erogazione sarebbe stata ugualmente contabilizzata, risultando integrati tutti gli elementi tipici della condotta criminosa (sez.5, n.1353 del 23.3.1999, PG bel proc. contro Bonfim Soares, Rv.213121; sez.4, n.35825 del 27 Giugno 2013, Napoli; sez.5, n.45325 del 17 Ottobre 2005, D'Agostino).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il