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Ordinanza — n. 2318/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for theft, ruling generic mitigation arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the second-instance criminal judgment inadmissible due to the lack of specific grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on his confession, but the court found this argument generic and unsupported by a critical analysis of the record. The decision emphasized that judges need only address decisive factors, such as the strategic nature of the confession and the defendant's prior record, rather than all possible elements.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a critical analysis of the contested decision, as the judge must only address decisive factors regarding mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigation arguments critical analysis requirement strategic confession defense recidivism aggravation attenuazione della pena difesa penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE SIMONE nato a OGGIONO il 16/03/1977 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.LOCONTE Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto responsabile dei reato di furto di autoveicolo con l'aggravante della esposizione alla pubblica fede e del reato di inosservanza alle prescrizioni relative a misura di sicurezza personale e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 400 di ammenda in continuazione con i fatti giudicati dal Tri- bunale di Como con sentenza in data 19 Maggio 2017.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale improntato alla confessione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, alla ricorrenza di precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza, laddove la confes- sione del reato, come riqualificata la originaria contestazione, rispondeva ad una scelta strategica difensiva in ragione del fatto che il delitto di furto mono- aggravato é punito meno severamente rispetto alla ipotesi in origine contestata.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudi- zio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile- vanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente • Ugo Bellini Fra ncescØ' aria Ciampi