Italian court dismisses appeal for attempted theft, ruling defense rights were fully respected and facts clear.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Jonathan Geymonat inadmissible regarding his conviction for attempted theft of a bicycle. The appellant argued violations of defense rights concerning the witness list and the use of prior statements, but the court found no merit in these claims. The court determined that the lower court's reasoning sufficiently addressed the defense rights and the witness's role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 468 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of violated defense rights is inadmissible if the lower court's decision explicitly refutes the alleged deficiencies in the witness list and the sufficiency of the evidence presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEYMONAT JONATHAN nato a MILANO il 21/06/1987 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.GEYMONAT Jonathan ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato di una bicicletta e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80 di multa.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in particolare dell'art.468 comma 1 cod.proc.pen. e la violazione della disciplina costituzionale e comunitaria relativa al diritto di difesa con riferimento alla formazione della lista testimoniale da par- te del PM e della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste Vezzaro.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto privi di fondamento e privi di confronto con il contenuto della sentenza impugnata la quale ha escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa dell'imputato, rappre- sentando la sufficienza e la completezza dei riferimenti cui il teste avrebbe do- vuto essere chiamato a testimoniare, evidenziando la unicità dell'addebito e dei soggetti coinvolti nel processo e la sostanziale modestia circostanziale dei fatti oggetto di imputazione di cui il teste Vezzaro era stato testimone oculare e de- nunciante (impossessamento di bicicletta con lucchetto e catena inseriti e spo- stamento del velocipede in luogo che avrebbe consentito all'imputato di liberar- lo dalla chiusura (cfr. sez.3, n.32530 del 6 Maggio 2010, H., Rv.248221).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del -13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini