Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding non-punishment under Art. 131 bis. The court rejected generic arguments and upheld the original sentencing decision. The appeal was found inadmissible under Art. 616 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Veneziano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Veneziano argued that the lower court failed to recognize the non-punishment cause under Article 131 bis of the Penal Code, claiming a lack of specific reasoning. The court rejected these claims as generic and unsubstantiated, noting the lower court correctly identified the organized nature and severity of the theft attempt, thus finding no error in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentencing decision based on the non-punishment cause of Art. 131 bis is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific comparison with the contested decision, and failing to demonstrate a clear error in the lower court's assessment of the crime's organization and gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO GIANLUCA nato a CATANZARO il 21/04/1981 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
n 1.VENEZIANO Gianluca ricorre avverso la sentenza in epigrafe che rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla ipotesi di concorso nel reato di furto tentato di guard-raill esistenti in cantiere edile, alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 80 di ammenda.
2. Lamenta il ricorrente la violazione di legge ed il difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di contraddizioni ha evidenziato le ragioni sottese al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen., tenuto conto della gravità della condotta e del pericolo di offesa al bene giuridico protetto, evidenziando la organizzazione di mezzi e di persone per la sottrazione dei guadraill e la spregiudicatezza dell'azione, che denotava altresì la non occasionalità della stessa, nonché la rile- vanza del danno arrecato ed il grado dell'antidoverosità della condotta (sez.U, N.13691 del 6 Aprile 2016, Tushaj ; sez.6, n.55107 del 10.12.2018, Milone Gio- vanni). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Con