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Ordinanza — n. 2315/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence for attempted theft and violation of preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sergio Giovannielo inadmissible, upholding the lower court's sentence for attempted food theft and multiple preventive measure violations. The appellant argued the sanction was not based on the statutory minimum, but the court found his grounds generic and lacking specific criticism of the decision. The court ruled that sentencing discretion within the statutory range is unreviewable unless arbitrary, and the lower court's reasoning sufficiently addressed statutory criteria.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable by the court of appeal unless the decision is arbitrary or lacks sufficient reasoning.

Parole chiave

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statutory minimum sentencing discretionary sentencing power inadmissible appeal attempted theft preventive measures violation furto per mestiere reati contro la salute pubblica furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNIELLO SERGIO nato a GARBAGNATE MILANESE il 03/11/1982 avverso la sentenza del 21/05/2012 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.GIOVANNIELLO Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi- lano che confermava la decisione del Tribunale di Milano che, riconosciuta la con- tinuazione dei fatti del presente giudizio con quelli in precedenza giudicati, ride- terminava nei confronti del ricorrente la pena in mesi sei giorni venti di reclusio- ne ed euro 280 di multa per il reato di tentato furto di generi alimentari presso supermercato Carrefour e per 28 episodi di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impronta- to al minimo edittale.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della misura del trattamento sanzionatorio e della misura degli aumenti apportati per la continua- zione, nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri prossimi al minimo edittale, tenuto conto della pluralità dei fatti reato, delle modalità delle azioni criminose, dei precedenti penali e dei minimi aumenti apportati a titolo di conti- nuazione.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto adeguatamente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere est