Cassation court dismisses appeal against traffic penalty for drunk driving, citing lack of non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence imposing two months' imprisonment and a €666 fine for drunk driving, arguing non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as unfounded, noting the appellant's high blood alcohol level, physical symptoms, and dangerous driving behavior endangered public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court dismisses appeals claiming non-prosecution for drunk driving when the factual findings regarding alcohol levels and dangerous conduct are clear and justified by the gravity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMINARA VINCENZO PIETRO nato a CATANZARO il 24/09/1996 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CERMINARA Vincenzo Pietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ride- terminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla ipotesi di cui all'artt. 186 comma 2 lett.c) C.d.S. in mesi due di arresto ed euro 666 di ammenda.
3. Lamenta il ricorrente la violazione di legge ed il difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di contraddizioni ha evidenziato le ragioni sottese al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen., tenuto conto della gravità della condotta e del pericolo di offesa al bene giuridico protetto, evidenziando tanto i risultati dell'alcol test con rilevante percentuale di alcol sopra soglia, delle condizioni sin- tomatiche del conducente e della sua improvvida e pericolosa condotta di guida, tale da porre a serie repentaglio la sicurezza della circolazione stradale (sez.U, N.13691 del 6 Aprile 2016, Tushaj; sez.6, n.55107 del 10.12.2018, Milone Gio- vanni). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre