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Ordinanza — n. 2313/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late; filing missed 30-day deadline under Art. 585 and 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bellone Graziella inadmissible due to a procedural delay. Although the appellant argued violations regarding the continuity of theft episodes and sentencing, the court found the filing date of June 30, 2021, exceeded the strict thirty-day limit established by the notification on May 27, 2021. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 585 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) e 610 c. 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the thirty-day term for deposit is inadmissible without formalities, and the appellant must bear the costs.

Parole chiave

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criminal appeal statute of limitations procedural delay inadmissibility court costs Criminal Procedure Code time bar notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 585 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLONE GRAZIELLA nato a MILANO il 25/12/1972 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOctatcraVViso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BELLONE Graziella ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che la aveva giudicata colpevole di plurimi epi- sodi furtivi, ritenuti in continuazione con i fatti giudicati in una precedente pro- nuncia di condanna. 2.La ricorrente deduce violazione ci legge in ordine alla sussistenza di alcuni episodi e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è tardivo. Invero l'impugnazione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art.585 lett.

b) cod.proc.pen., avviso notificato in data 27 Maggio 2021 men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 30 Giugno 2021 e pertanto tardi- vamente (termine di scadenza maturato in data 26 Giugno 2021) di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen., senza formalità di rito.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Mari Ci mpi o iN C