Criminal appeal dismissed as late; filing missed 30-day deadline under Art. 585 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bellone Graziella inadmissible due to a procedural delay. Although the appellant argued violations regarding the continuity of theft episodes and sentencing, the court found the filing date of June 30, 2021, exceeded the strict thirty-day limit established by the notification on May 27, 2021. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) e 610 c. 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the thirty-day term for deposit is inadmissible without formalities, and the appellant must bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLONE GRAZIELLA nato a MILANO il 25/12/1972 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOctatcraVViso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BELLONE Graziella ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che la aveva giudicata colpevole di plurimi epi- sodi furtivi, ritenuti in continuazione con i fatti giudicati in una precedente pro- nuncia di condanna. 2.La ricorrente deduce violazione ci legge in ordine alla sussistenza di alcuni episodi e al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è tardivo. Invero l'impugnazione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art.585 lett.
b) cod.proc.pen., avviso notificato in data 27 Maggio 2021 men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 30 Giugno 2021 e pertanto tardi- vamente (termine di scadenza maturato in data 26 Giugno 2021) di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen., senza formalità di rito.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Mari Ci mpi o iN C