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Ordinanza — n. 2312/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for exposing stolen goods to public view.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible as the arguments regarding aggravated circumstances and mitigating factors were unfounded. The appellate court correctly identified the exposure of bulky stolen items to the public as an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code. Furthermore, the lack of merit was confirmed due to the defendant's multiple prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 625 n.7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the recognition of exposure to public view as an aggravating circumstance or the denial of generic mitigating factors are inadmissible when the lower court's reasoning is consistent and based on established case law and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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exposure to public view aggravating circumstance theft generic mitigating factors inadmissible appeal multiple prior records furto di lieve entità perseguimento penale per truffa favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n.7 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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sez.5, n.33863 del 8.6.2018, Di Pietra
in presenza di bene dalle caratteristiche ingombranti lasciato nell'autovettura per comodità nel tempo necessario per fare la spesa (sez.5, n.33863 del 8.6.2018, Di Pietra).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO UMBERTO nato a NAPOLI il 03/10/1955 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.FORMISANO Umberto ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato di borsa all'interno di autoveicolo con l'aggravante della esposizione del bene a pubblica fede e dell'effrazione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e del mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati. Quanto alla prima censura il giudice di appello ha evidenziato le ragioni per le quali doveva essere ritenuta la circostanza aggravante di cui all'artt. 625 n.7 cod.pen. in presenza di bene dalle caratteristiche ingombranti lasciato nell'autovettura per comodità nel tempo necessario per fare la spesa (sez.5, n.33863 del 8.6.2018, Di Pietra). Con motivazione priva di contraddizioni e pertanto resistente alle censure di par- te ricorrente è stato poi escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generi- che in ragione dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di ragioni di meritevo- lezza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il