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Ordinanza — n. 2311/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drunk driving appeal as generic complaints lack legal foundation under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the complainant's generic objections regarding the medical exam and sample collection lacked legal merit. The appellant argued the health examination was non-standard and the enzymatic test results were inaccurate, while the state maintained the lower court's findings were sound. The court rejected these claims because such procedural defects must be raised during the first instance trial and were deemed waived by the subsequent summary procedure.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; Violations of procedural rights regarding the right to be assisted must be raised in the first instance trial, and generic complaints about evidence collection or test results in summary proceedings are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving appeal procedural inadmissibility summary procedure waiver right to defense medical test validity guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.4, n.24087 del 28.2.2018 Massardi
e che risulta pertanto sanata a seguito di accesso al rito abbreviato (sez.4, n.24087 del 28.2.2018 Massardi; n.40550 del 3.11.2021,Martini Loris.
n.40550 del 3.11.2021, Martini Loris
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI PEPITA nato in ETIOPIA il 01/07/1939 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mariani Penta ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, che confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Milano che la aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.

c) e 2 bis C.d.S. e la aveva condannata alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3000 di ammenda.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato in ragione della inutilizzabilità dell'esame sanitario che aveva accertato il valore dell'alcol nel sangue, trattandosi di esame non rien- trante negli ordinari protocolli sanitari, eccezione tempestivamente svolta nel giudizio di primo grado; assumeva inoltre la inidoneità del risultato del test ese- guito su estratti vi enzimatici che presentavano uno scostamento in eccesso dai valori normali; assumeva ancora violazione di legge per la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici e manifestamente privi di fondamento. Pacifica è la giurispru- denza di questa corte di legittimità in ordine al fatto che il vizio concernente il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere integra nullità a re- gime intermedio che deve essere dedotta nel corso del giudizio di primo grado ai sensi degli art.180 e 182 cod.proc.pen. e che risulta pertanto sanata a seguito di accesso al rito abbreviato (sez.4, n.24087 del 28.2.2018 Massardi; n.40550 del 3.11.2021,Martini Loris. Rv.282062). 3.1 Manifestamente infondata è anche l'articolazione concernente le modalità di prelievo, campionatura e sottoposizione a test dei liquidi biologici del conducen- te, trattandosi di articolazione in fatto già adeguatamente esaminata e disattesa dai giudici di merito. I giudici di appello hanno poi dato atto, con motivazione congrua, della inapplicabilità della causa di non punibilità e delle ragioni per cui non ricorreva la particolare tenuità della condotta e dell'offesa.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Ugo Bellini Francesco ria Ciampi LA. DEPOS fta c(k.Nc7FT