Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to generic grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a change in legal qualification from completed to attempted theft and claimed a statutory exemption from punishment, but these claims were deemed generic and unfounded. The court upheld the lower court's finding that the theft was completed because the merchandise was hidden in a bag and the cashier's attention was diverted by an anti-theft alarm, establishing factual possession outside the cashier's direct surveillance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals based on generic legal qualification errors or statutory exemptions are inadmissible when the lower court has provided specific factual reasoning demonstrating the completion of the crime and the inapplicability of the exemption due to aggravated circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEBIANCO PORZIA ANNA nato a BARI il 25/08/1969 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.PANEBIANCO Porzia Anna ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Bari che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato in concorso all'interno di centro commerciale e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare al mancata sussunzione del fatto nella ipotesi di furto tentato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bi cod.pen.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici e privi di fondamento. Nel provvedimento impugnato poi è stato motivatamente dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati atteso che la merce era stata occultata all'interno della borsa e che vi era stato il superamento della barriera delle casse in assenza di una co- stante vigilanza sulla situazione di impossessamento, e che l'attenzione della cassiera era stata richiamata dall'essersi attivato il richiamo sonoro antitaccheg- gio di talchè doveva essersi realizzato, seppure brevemente un potere di fatto sui capi di abbigliamento sottratti, al di fuori della sfera di vigilanza del dominus.
La Corte di Appello ha altresì evidenziato che non ricorrevano i limiti edittali di pena per procedersi all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in presenza di furto aggravato e quindi punibile con pena superiore a quella detentiva (cinque anni) indicata dalla norma in esame, che pur ricono- sce rilievo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensor