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Ordinanza — n. 2306/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal due to prescription, ruling evidence insufficient for new innocence claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an acquittal based on prescription, arguing the lower court failed to prioritize the innocence evidence over the prosecution's case. The court rejected this, stating that without clear legal premises regarding the medical records' relevance, no evaluation of innocence could be anticipated.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: An appeal challenging an acquittal based on prescription is inadmissible if the appellant merely requests a re-evaluation of evidence without establishing the fundamental legal premises necessary to prove innocence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription of offense acquittal reform evidence evaluation standard medical records relevance court costs award innocence proof burden guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 161 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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S.U. 35490 del 8 Maggio 2009, Tettamanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO CRISTIANO nato a GIULIANOVA il 24/03/1983 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DEL GROSSO Cristiano ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia che, in riforma della decisione di condanna del Tribunale di Bergamo, aveva prosciolto DEL GROSSO Cristiano dal reato di guida in stato di ebbrezza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Assume violazione di legge per non essere stata data prevalenza alla pronuncia assolutoria a fronte di evidenza della prova dell'innocenza del ricorrente.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. La stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente (in particolare S.U. 35490 del 8 Maggio 2009, Tettamanti) limita la declaratoria di assoluzione dell'imputato, in presenza di causa estintiva del reato, alle ipotesi di mera rilevazione di una situazione di insussistenza del fatto, irrilevanza penale dello stesso e non commissione da parte dell'imputato, che risulti palese dall'esame degli atti senza alcun potere di apprezzamento. Non è questa l'ipotesi ove il ricorrente richiede la evidenza probatoria sulla base di un diverso apprezzamento della rilevanza e della portata probatoria di una serie di documenti, riconducibili ai sanitari che ebbero in cura il ricorrente presso luogo di cura e che avevano disposto accertamenti sul tasso alcolimetrico, senza peraltro neppure indicare, in ossequio ai principi dell'autosufficienza del ricorso, se tali esami rientrassero in ordinari protocolli sanitari, ovvero se gli esami fossero stati richiesti dalla polizia giudiziaria ed evasi dai sanitari solo allo scopo di verificare la condizione di ebbrezza alcolica alla guida.

In assenza di tali fondamentali premesse logico giuridiche nessuna valutazione può essere neppure anticipata non tanto sulla evidenza della prova dell'innocenza, quanto sulla natura e rilevanza dell'atto (verbale di prelievo ematico) di cui si assume a nullità, ovvero della ricorrenza di ulteriori elementi (documentali, sintomatici, presuntivi e dichiarativi) da cui risalire alla condizione di ebbrezza del DELGROSSO di cui all'imputazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte Ugo Bellini