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Ordinanza — n. 2305/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming double administrative fines violate European non bis in idem principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2305/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Pecchini inadmissible regarding a double administrative driving license suspension. The appellant argued that applying two separate administrative sanctions for the same offense violated European non bis in idem principles and EU law. The court rejected this claim, ruling that administrative fines are not substantially penal and do not trigger non bis in idem protections, allowing the legislature to impose cumulative sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 c.p.; Art. 186 comma 2-bis c.p.; Art. 7 CEDU: Administrative fines are not substantially penal and do not violate non bis in idem when imposed cumulatively for the same fact.

Parole chiave

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non bis in idem administrative fines driving license suspension European Convention rights cumulative sanctions substantially penal legislative discretion divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186 comma 2 c.p.
Art. 186 comma 2-bis c.p.
Art. 7 CEDU
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

Giurisprudenza citata

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Tarini, Rv.273457
Tosolini, Rv.270819
PG in proc.Liggieri, Rv.271250
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECCHINI MASSIMO nato a BRESCELLO il 24/06/1966 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza Tribunale di Mantova rideterminava in un anno di sospensione della patente di guida la sanzione amministrativa applicata a PECCHINI Massimo per il reato di cui all'art.186 comma 2 con la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato un unico profilo di doglianza. Eccepisce in particolare la illegittimità del doppio sistema sanzionatorio in tema di sanzioni amministrative accessorie ravvisandone il contrasto con i principi europei in tema di ne bis in idem e in particolare per essere stato riconosciuto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria pure a seguito di giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

3. Risulta inammissibile in quanto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina normativa nazionale concernente le sanzioni amministrative accessorie atteso che è stato in più occasioni ribadito dal Supremo Collegio che, in ossequio all'interpretazione del'art.7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute non presenta natura "sostanzialmente penale" in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all'esito del relativo giudizio penale, né pone un problema di ne bis in idem non prospettandosi la doppia sottoposizione dell'imputato ad un processo penale e ad uno amministrativo per lo stesso fatto (sez.4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457), laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell'esercizio del potere del legislatore, più volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove la suddetta sanzione risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione (sez.IV, 16.5.2017, Tosolini, Rv.270819).

In tale prospettiva si muove poi la giurisprudenza di legittimità la quale riconosce la legittimità del raddoppio della sanzione pure a fonte di giudizio di valenza tra circostanze di seno opposto (sez.4, n.51473, dl 11 Ottobre 2017. Rv.271250, PG in proc.Liggieri).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.h P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore