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Ordinanza — n. 2304/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Albino De Sarro and Patrik La Comare inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding their roles as accomplices and the existence of a continuous criminal project. The court rejected these claims because they concerned matters of fact exclusively within the trial judge's domain, not suitable for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 61 n. 11 c.p.; Art. 61 n. 12 c.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the application of aggravating circumstances regarding accomplice liability and crime continuation are inadmissible as they pertain to the exclusive evaluation of the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Re-evaluation Aggravating Circumstances Accomplice Liability Crime Continuation Burden of Proof furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 61 n. 11 c.p.
Art. 61 n. 12 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 4, Sentenza n. 20053 del 29/01/2016
da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 20053 del 29/01/2016, Landi e altro, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016
Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994
Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SARRO ALBINO nato a LAMEZIA TERME il 03/08/1959 LA COMARE PATRIK nato a ASTI il 02/04/1984 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ,4

RITENUTO IN FATTO

1. Patrik La Comare e Albino De Sarro ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 12 novembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio del De Sarro, ed ha per il resto confermato, la condanna emessa a carico degli stessi dal Tribunale di Asti il 23 maggio 2019 in relazione a reati di furto aggravato di metalli presso la DIERRE S.p.A., dalla quale il De Sarro dipendeva, risalenti al periodo tra il gennaio e il febbraio 2008. Il ricorso del La Comare consta di due motivi: con il primo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla consapevolezza della posizione del De Sarro quale dipendente della DIERRE, riguardo alla quale il contenuto delle intercettazioni non è, secondo il ricorrente, del tutto univoco; con il secondo motivo il deducente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen., sempre in riferimento alla qualità del De Sarro e alla consapevolezza di essa da parte del La Comare.

Il ricorso del De Sarro consta anch'esso di due motivi di doglianza. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante del numero di persone, dovendosi ritenere in base alle prove raccolte che il De Sarro agì da solo nelle vicende di cui ai capi e HH, e a quella del mezzo fraudolento, non essendo vero che il De Sarro fece entrare in azienda i presunti complici. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e altri oggetto di sentenza in data 24 luglio 2008, che la Corte di merito ha escluso unicamente per ragioni cronologiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo del ricorso del La Comare e al primo motivo del ricorso del De sarro, vi si ripropone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal t giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

Quanto al secondo motivo del ricorso La Comare, la Corte illustra puntualmente le ragioni in base alle quali vi è la prova della consapevolezza del ricorrente circa la qualità del De Sarro; del resto è noto che l'aggravante de qua è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa la qualità del soggetto che abusa delle relazioni con la persona offesa, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 20053 del 29/01/2016, Landi e altro, Rv. 266840).

Quanto al secondo motivo del ricorso De Sarro, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); nella specie, oltretutto, proprio il criterio della prossimità cronologica è stato ritenuto insussistente dalla Corte di merito, mentre incombeva all'imputato allegare elementi idonei a configurare la sussistenza di un originario, medesimo disegno criminoso.

Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere