Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic offense conviction for lack of subjective intent and minor offense defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings on subjective intent and the lack of minor offense status were legally sound. The appellant argued there was no proof of intent and claimed the act was of particular minor gravity, but the court noted these were factual matters reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189 cod. Strada; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts and minor offense status, which remain the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANI STEFANO MARIA nato a RIMINI il 20/01/1946 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Stefano Maria Magnani ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 3 luglio 2020, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale di Rimini il 29 gennaio 2019 in relazione a reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 Cod. Strada, contestati come commessi il 23 settembre 2013. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato (dolo, almeno eventuale), di cui, secondo il deducente, non vi sarebbe prova. Con il secondo motivo il deducente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Nel primo motivo, infatti, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza, da cui si ricava la puntuale ricostruzione dei fatti e la loro successione: la decisione impugnata si fonda su tali elementi, illustrati con argomenti affatto logici rispetto ai quali la prospettazione del ricorrente è del tutto priva di attinenza. Palesemente prive di pregio si appalesano le censure relative all'elemento soggettivo, nella parte in cui, dopo avere richiamato la possibilità - pacificamente riconosciuta - che nei reati contestati si configuri il dolo eventuale, il deducente fa esclusivo riferimento alla mancanza di rappresentazione e volontà di danneggiare la persona offesa, non considerando che è sufficiente la mera accettazione dell'eventualità di non fermarsi e di non prestare soccorso alla persona che abbia riportato o possa avere riportato lesioni dell'integrità fisica.
Nel resto del motivo, il ricorso propone in larga parte una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). , Quanto al secondo motivo, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.
è stato deliberato sulla base di un puntuale, ancorchè sintetico, percorso argomentativo, dal quale si ricava che, in relazione alla gravità delle lesioni arrecate alla persona offesa e alle modalità della condotta, il fatto non può definirsi di particolare tenuità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Con