Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2301/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2301/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Di Giacinto Emanuela con riferimento ai reati giudicati con quattro diverse sentenze di condanna, la rigettava nel resto e rideterminava la pena complessiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa continuazione dell'esecuzione furti connessi favoreggiamento altri reati corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO EMANUELA nato a MOSCIANO SANT'ANGELO il 15/06/1979 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Di Giacinto Emanuela con riferimento ai reati giudicati con quattro diverse sentenze di condanna, la rigettava nel resto e rideterminava la pena complessiva.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Emanuela Di Giacinto, deducendo violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati contestati. I fatti distrattivi che avevano dato luogo al reato di bancarotta erano della stessa indole delle truffe e delle appropriazioni indebite, il dato temporale era sovrapponibile e, inoltre, in presenza di una ditta a conduzione familiare, le società erano collegate tra loro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in punto di fatto e, comunque, riproduttive di censure già valutate dal Tribunale e respinte con adeguata motivazione. In effetti, l'intera trattazione del ricorso non mira a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato o il travisamento di elementi probatori, ma a convincere questa Corte della sussistenza di un medesimo disegno criminoso che legava i reati di bancarotta fraudolenta a quelli di appropriazione indebita e truffa per i quali il vincolo è stato riconosciuto: la Corte dovrebbe, cioè, esprimere un giudizio di merito.

Eppure il Tribunale ha fondato la sua valutazione su circostanze non contestate: non vi era identità tra le società fallite e quelle con le quali la Di Giacinto aveva commesso i delitti di truffa e, inoltre, la Di Giacinto era stata assolta dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata ai reati di bancarotta, evasione fiscale e truffa, cadendo, pertanto, quel legame tra i diversi tipi di reato che il Pubblico Ministero aveva ipotizzato e che la ricorrente ha cercato di recuperare con la richiesta di riconoscimento della continuazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Angela Tardio DEPOSI TATA IN CANC