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Ordinanza — n. 2028/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal dismissed as inadmissible due to mandatory lawyer representation requirement under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal filed by Mahmoudi Mohamed Salah inadmissible because the appellant lacks standing to file without a qualified lawyer. The defendant argued for a violation of constitutional rights regarding personal appeal rights, but the court previously ruled this legislative change constitutional. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; The legislature may require technical representation for cassation appeals, and this does not limit defensive faculties or violate constitutional guarantees.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory lawyer representation Cassation procedure rules defensive rights limitation legislative discretion appeal eccezione di illegalità difesa penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
E' appena il caso di osservare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
E' appena il caso di osservare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
272011 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 613 cod. proc. pen
E' appena il caso di osservare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 c.p
272011 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH (CUI 05903V8) nato il 23/11/1990 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOéerto—avv~e-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 29 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato MAHMOUDI MOHAMED SALAH colpevole del reato di rapina di un pc portatile . Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nonché la illegittimità costituzionale dell'articolo 613 comrha uno codice procedura penale per contrasto con l'articolo gli 111, e 117 della Costituzione. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti e non può essere presentato personalmente dall'imputato.

E' appena il caso di osservare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MAR