Italian Court dismisses appeal for robbery conviction due to inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carlos Cipriano Poma inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a different charge and claimed the sentence exceeded the statutory minimum due to false assumptions about his criminal history. The court rejected these claims as they were not properly raised in the lower court and were factually unsupported by the evidence of property damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds were not deduced in the appeal judgment and are manifestly unfounded based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO POMA CARLOS nato il 04/08/1973 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 19 gennaio 2021 dal Gip del Tribunale di Milano che ha dichiarato CIPRIANO POMA CARLOS colpevole dei reati di rapina e di sequestro di persona. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione di legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato come rapina nel delitto di violenza privata, poiché la violenza era esercitata allo scopo di ottenere il cellulare e le chiavi di casa della zia della persona offesa e non con l'intenzione di ottenere un profitto di natura patrimoniale. -Violazione dell'art. 133 codice penale poiché la sentenza si è discostata dal minimo edittale nell'erronea convinzione che l'imputato fosse gravato da numerosi precedenti penali, mentre tale circostanza non corrisponde al vero.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non è stato dedotto con i motivi di appello ed è peraltro manifestamente infondato poiché dalla descrizione della condotta dell'imputato emerge che il predetto dopo avere immobilizzato la vittima le sottraeva il telefono cellulare, così procurandole un danno di tipo patrimoniale, e le chiavi dell'abitazione della zia dove si introduceva sottraendo del denaro. È evidente la natura patrimoniale della condotta posta in essere dall'imputato che ha cagionato un danno economico alla persona offesa, a prescindere dalle finalità immediate che lo stesso intendeva perseguire.
Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione, evidenziando la particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato a fronte della quale la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Trattasi di motivazione conforme alle emergenze processuali e immune dalle censure dedotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore M