Italian Court dismisses appeal by unrepresented defendant for lack of legal standing and improper form.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant filed it without a qualified lawyer, violating procedural requirements for higher courts. The lower court had convicted the defendant of aggravated robbery and assault while acquitting on a separate charge, but the defendant attempted to challenge this directly. The court rejected the appeal as procedurally flawed, ruling that only a licensed defense attorney can file such appeals and ordering the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. - Appeals to the Court of Cassazione must be filed by a qualified defense attorney; appeals by unrepresented persons are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DALIBOR nato a TORINO il 26/12/1997 avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtierte-av-visa alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Torino, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di HALILOVIC DALIBOR la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni contestati ai capi 1 e 3 della rubrica e lo ha assolto per insussistenza del fatto dal delitto contestato al capo 2. Ricorre l'imputato, con atto da lui stesso sottoscritto e chiede l'annullamento del provvedimento. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché il ricorso dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritto da un difensore abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BORS INO Il Pre/icfente LUCIA6 IMPERIALI r-